Gli oggetti obbligatori da tenere in auto: la lista per non incorrere in spiacevoli sanzioni

Cenni introduttivi

Per circolare con la propria auto ci sono alcuni oggetti da tenere obbligatoriamente nel veicolo. Così prevede la normativa del Codice della Strada, al fine di garantire una maggiore sicurezza degli automobilisti ed in generale degli attori della strada.
Se hai dunque conseguito la patente, sappi che non ti basta soltanto quella, devi portare sempre con te alcuni oggetti fondamentali per la tua sicurezza.

Se invece non hai ancora conseguito la patente e rientra tra i tuoi obiettivi, allora la nostra Autoscuola fa al caso tuo.  Mettiamo a disposizione un’ampia offerta di servizi, che spaziano dalla classica patente B per le autovetture fino alla patente nautica ed i corsi professionali.
Per qualsiasi curiosità o chiarimento sui servizi da noi offerti, ti consigliamo di contattarci compilando il form online, chiamandoci al numero di telefono, oppure venendo direttamente a trovarci in sede.

Per questo, nel proseguo dell’articolo noi dell‘Autoscuola.net approfondiremo la normativa per andare ad elencare e spiegare quelli che sono gli elementi che mai devono mancare nell’abitacolo.

Il triangolo

Il primo elemento imprescindibile è il segnale mobile triangolare di pericolo, meglio conosciuto come “triangolo”.
Non solo è obbligatorio da tenere a bordo in qualsiasi momento, ma esiste una regolamentazione che ne impone l’uso in determinate casistiche.

L’articolo 162 del Codice della Strada dispone che: fuori dei centri abitati i veicoli che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati.

La mancata presenza dal triangolo a bordo della vettura può comportare sanzioni fino a 173 euro.

Il gilet catarifrangente

Il secondo elemento imprescindibile, per legge, è il gilet catarifrangente. Anche in questo caso, come per il triangolo, non solo è obbligatorio averlo sempre a bordo, ma il suo utilizzo tassativo è disciplinato ancora una volta dal Codice della Strada.

È obbligatorio l’utilizzo di notte e di giorno qualora non risulti possibile essere visti in lontananza.
Non solo, l’obbligo si estende anche a tutte quelle persone che si trovino, di giorno o di notte, nelle piazzole di sosta o nelle corsie di emergenza, oltre che durante le operazioni di posizionamento del triangolo.

Gli altri elementi

Oltre al triangolo ed al gilet, obbligatori sempre e comunque, ci sono altri oggetti la cui obbligatorietà scatta al verificarsi di certe condizioni.

Il primo è il seggiolino per i bambini, obbligatorio in presenza di bambini a bordo che rientrino nei parametri definiti dalla legge.

Il secondo è il disco orario: è obbligatorio apporlo ben in vista nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato.

Infine, le catene da neve: le catene sono obbligatorie da avere a bordo dell’auto per la stagione invernale, ovvero dal 15 novembre al 15 aprile (salvo modifiche apportate dalle comunità locali), in caso non si abbiano montato gli pneumatici invernali.

Inoltre, ci sono alcuni oggetti non obbligatori ma che è consigliato tenere comunque a bordo, come ad esempio: estintore, torcia, kit di pronto soccorso, kit di riparazione, martello frangi vetro, cavi per la batteria.

Conclusioni

Abbiamo visto, nel corso dell’articolo, come la legge preveda diversi elementi da tenere obbligatoriamente all’interno del veicolo: alcuni sempre, altri in specifiche situazioni o alla presenza di specifiche categorie di passeggeri.
Sperando di essere stati di tuo interesse, ti ricordiamo che per qualsiasi dubbio o chiarimento sui servizi offerti dalla nostra autoscuola puoi contattarci compilando il form online, telefonicamente, o venire direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Targa dell’auto: le regole del Codice della Strada per non incorrere in sanzioni

Cenni introduttivi

La targa è uno degli elementi che, praticamente fin dalla loro nascita, ha sempre contraddistinto le auto e gli altri veicoli.
Si tratta di un elemento che permette di identificare univocamente ciascun veicolo, ed è di conseguenza fondamentale. Allo stesso tempo, è fondamentale conoscere, se possiedi la patente, le regole che riguardano tale argomento.

Se invece non sei ancora patentato, ti ricordiamo che presso la nostra autoscuola è disponibile un’ampia offerta di servizi: dalla classica patente B fino alla patente nautica passando per i corsi professionali. Per qualsiasi informazione o chiarimento, non esitare a contattarci tramite il nostro form online, tramite i nostri contatti telefonici, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Per questo, nel resto dell’articolo, noi dell’Autoscuola.net ti spiegheremo come muoverti in caso di deterioramento, furto o smarrimento della targa, al fine di non incorrere in fastidiose sanzioni.

Targa: disposizioni generali

Ad occuparsi della regolamentazione generica sull’uso delle targhe è l’articolo 100 del Codice della Strada, il quale, tra le altre cose, dispone che:

  • Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione;
  • I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione;
  • I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

In generale, sia autoveicoli che motoveicoli e rimorchi, devono quindi essere tassativamente identificati in maniera univoca dalla targa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni previste si rischia una sanzione amministrativa fino a 344 euro. Ben peggiore la sanzione in caso di contraffazione della targa, per la quale si rischia una multa che può arrivare addirittura fino ad 8mila euro.

Smarrimento, sottrazione o distruzione della targa

La targa però, potrebbe essere soggetta a smarrimento, sottrazione, o venire distrutta in seguito ad incidenti stradali o atti vandalici.
Nel caso si rientrasse in uno di questi tre casi, l’articolo 102 del Codice della Strada dispone che l’intestatario della carta di circolazione deve fare denuncia agli organi di polizia entro un lasso di tempo pari a quarantotto ore.

Nei casi di sottrazione o smarrimento: se, dopo la denuncia, entro quindici giorni la targa sottratta o smarrita non è stata rinvenuta, allora occorre richiedere una nuova immatricolazione del veicolo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei giorni in cui non si possiede materialmente la targa, è comunque possibile circolare col proprio veicolo con un pannello dallo sfondo bianco contenente le stesse informazioni contenute nella targa originale.

In caso di distruzione: occorre procedere, subito dopo la denuncia, a richiedere una nuova immatricolazione del veicolo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

Deterioramento della targa

Una menzione speciale va fatta per il deterioramento della targa: occorre infatti distinguere questa fattispecie da quella relativa alla distruzione.

In caso di deterioramento della targa, se quest’ultima risulta leggibile, non occorre procedere ad una nuova immatricolazione del veicolo (e quindi ad una richiesta al Dipartimento per i trasporti terrestri).
Viceversa, se la targa, in seguito a deterioramento, dovesse risultare anche solo parzialmente illeggibile, l’intestatario dovrà ricorrere a nuova immatricolazione.

Conclusioni

Fermo restando l’obbligatorietà di disporre sul proprio veicolo di una targa identificativa, abbiamo visto nel corso dell’articolo che possono esistere diverse fattispecie: smarrimento, deterioramento, distruzione, sottrazione.
Per ognuna delle fattispecie sopraindicate occorre, come visto, agire in una determinata maniera per non incorrere in sanzioni talvolta anche molto salate.
Sperando di esserti stati d’aiuto, ti ricordiamo che per qualsiasi curiosità, informazione o chiarimento sui nostri servizi, puoi contattarci compilando il nostro form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Patente: i modi più veloci per sapere quanti punti si hanno

Cenni introduttivi

Da ormai 20 anni, precisamente del primo luglio del 2003, è stato introdotto in Italia il sistema a punti per la patente di guida, rivoluzionando in parte la vita degli automobilisti. È quindi diventato fondamentale, per chi dispone della patente, preservare e conoscere il totale dei punti della propria licenza di guida.

Se invece non possiedi ancora la patente e stai leggendo questo articolo, ti ricordiamo che la nostra autoscuola dispone di un offerta ampia che permette di conseguire praticamente qualsiasi tipo di licenza, da quella nautica alla classica B per gli autoveicoli.
Per qualsiasi informazione o chiarimento sui nostri servizi, ti invitiamo a contattarci tramite il form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Per questo, nel proseguo dell’articolo, illustreremo quali sono le principali modalità per conoscere e restare sempre aggiornati sul saldo dei propri punti sulla patente.

Generalità sulla patente a punti

Ad occuparsi della patente a punti è l’articolo 126-bis del Codice della Strada.
Ogni automobilista, nel momento in cui consegue la licenza, dispone di un ammontare iniziale di 20 punti.
Il punteggio iniziale può progressivamente scendere, fino ad azzerarsi, nel caso in cui vengano commesse infrazioni che prevedono appunto la decurtazione di punti.
Viceversa, se non si commettono infrazioni, si riceve ogni due anni un bonus aggiuntivo di due punti, che può portare un automobilista a raggiungere un punteggio massimo di trenta.
In caso di esaurimento di tutti i punti, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica.

A tal proposito, cogliamo l’occasione per informarti che presso la nostra autoscuola è disponibile il servizio di recupero punti patente, in modo tale da scongiurare l’eventualità di un azzeramento del punteggio.

Come controllare il proprio punteggio

Esistono tre principali modi per controllare il proprio saldo:

1) Il modo probabilmente più semplice ed immediato per conoscere il proprio saldo punti è via telefono, contattando il numero 06 45775962. Si tratta di un numero utilizzabile sia da telefono mobile che da telefono fisso ma, non trattandosi di un numero verde, il costo del servizio è quello di una telefonata urbana.

2) In seconda battuta si può controllare il saldo dal Portale dell’Automobilista, accedendo tramite credenziali, anche via CIE o SPID e dando il consenso all’uso dei propri dati personali.
Una volta entrati nella Home della piattaforma si hanno tutti i servizi a disposizione.

Dalla Home bisogna selezionare l’opzione “Verifica da solo” e quindi la voce “Saldo punti patente”, che permetterà di effettuare il login tramite le proprie credenziali personali ed ottenere l’informazione.
Contrariamente al metodo della chiamata, in questo caso è possibile conoscere il saldo in maniera totalmente gratuita.

3) Il terzo modo è anch’esso molto comodo e semplice da usare, e permette di verificare i punti patente in un attimo: si tratta dell’app IPatente.
L’app è gratuita e scaricabile su dispositivi Android e Iphone. 
Al contrario della telefonata al numero di servizio, tramite l’app non solo è possibile verificare in maniera facile e veloce il saldo punti, ma anche accedere ad altre informazioni.

Sono infatti disponibili sia informazioni utili sul proprio veicolo (scadenza del bollo, scadenza dell’assicurazione, stato di avanzamento di eventuali pratiche burocratiche, scadenza della revisione obbligatoria) sia informazioni relative a veicoli terzi, come ad esempio lo stato assicurativo o la classe ambientale.

Conclusioni

Con il presente articolo, abbiamo cercato di fornirti una guida per conoscere il tuo saldo patente, un’informazione utile per restare sempre aggiornati sulla propria situazione ed evitare spiacevoli sorprese. Ne abbiamo approfittato per fare un piccolo recap sul funzionamento della patente a punti,  descrivendo le tre distinte modalità per ottenere l’informazione sul saldo.
Sperando di essere stati utili, ti ricordiamo che per qualsiasi informazione o chiarimento sui servizi offerti dalla nostra autoscuola puoi contattarci compilando il form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci presso le nostre sedi.

Monopattini elettrici e obbligo di assicurazione, targa e casco: le novità del Codice della Strada in arrivo

Cenni introduttivi

I monopattini elettrici sono senza dubbio il mezzo del momento, sempre più diffusi nelle nostre città e sempre più adottati per gli spostamenti urbani.
Per chi guida questo mezzo innovativo, sono però in arrivo importanti novità, e noi dell’Autoscuola.net cercheremo di mostrartele per tenerti aggiornato.

Se invece sei interessato a conseguire una delle tante patenti disponibili tra i servizi della nostra autoscuola, ti ricordiamo che puoi consultare la nostra offerta completa sul nostro sito web. Inoltre, per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazione, puoi contattarci compilando il form che trovi online, chiamarci ad uno dei nostri recapiti telefonici, oppure venirci direttamente a trovare dal vivo presso una delle nostre sedi.

Nel proseguo dell’articolo, dunque, elencheremo le principali novità previste direttamente dal Codice della Strada, cercando di fornire una spiegazione sintetica.

Novità del Codice della Strada sui monopattini: l’assicurazione ed il casco

A dare l’input per le novità in arrivo è il Consiglio dei Ministri, il quale ha approvato – in via preliminare – il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2021/2118.
Le novità principali sono tre: obbligo di assicurazione, obbligo di casco, e obbligo di targa.

Per quanto riguarda l’obbligo sull’assicurazione, il disegno di legge prevede nello specifico che “i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile”.

In poche parole assicurazione obbligatoria anche per i monopattini, che andrà a coprire i costi in caso sinistri stradali in cui sono coinvolti tali mezzi.

Occorre dire che l’assicurazione è già attualmente obbligatoria, ma solo per i monopattini noleggiati, dove il costo assicurativo è infatti compreso in quello del noleggio.
La novità andrà quindi a coinvolgere esclusivamente i privati, per i quali attualmente l’assicurazione è facoltativa.

Oltre che per la polizza assicurativa, scatta l’obbligo anche per il casco. Anche in questo caso non si tratta di una novità assoluta: già da ora il casco è infatti obbligatorio per i minorenni che si mettono alla guida dei monopattini ma, quando il nuovo disegno di legge verrà definitivamente approvato, l’obbligo scatterà anche per i conducenti che hanno compiuto i 18 anni.

Casco per monopattini

Novità del Codice della Strada sui monopattini: la targa

Infine, oltre agli obblighi su casco e polizza assicurativa, sempre il disegno di legge dispone che:

“I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. La stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico”.

Esempio di monopattino con targa posteriore

Si tratta, sintetizzando, dell’obbligo di targa: esattamente come per gli altri veicoli, sarà formata da una combinazione di caratteri alfanumerici in grado di identificare univocamente ciascun monopattino.

Conclusioni

Con il presente articolo, abbiamo cercato di mettere in luce e descrivere in maniera sintetica le principali novità del nuovo decreto di legge in tema monopattini: casco, targa e polizza assicurativa.
Come già anticipato, si tratta di un’approvazione in via preliminare, con il decreto che dovrà essere approvato anche dalle Camere e dalle rispettive Commissioni trasporti. C’è però una data da tenere in considerazione: la direttiva UE dovrà infatti essere recepita entro il 23 dicembre 2023.
Sperando di essere stati di tuo interesse, ti ricordiamo che per qualsiasi dubbio o informazione sui servizi offerti dalla nostra autoscuola, puoi contattarci tramite il form online, telefonicamente, o venire direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Sinistro stradale: come comportarsi in caso di incidente e come compilare il CID

Introduzione

Avere la patente e condurre un veicolo può fare sì che ci si trovi a dover affrontare il coinvolgimento in un sinistro stradale. In questi casi, a cui solitamente segue agitazione ed ansia, è opportuno mantenere calma e lucidità, e soprattutto sapere come comportarsi e quali sono le possibili azioni da mettere in atto.

Scegliendo la nostra autoscuola, avrai a disposizione istruttori qualificati che ti accompagneranno nel percorso di preparazione all’esame di teoria, istruendoti anche su temi relativi ad argomenti come sinistri stradali, alla responsabilità dei conducenti ed all’assicurazione R.C.A.
Per qualsiasi ulteriore dettaglio o curiosità sui servizi offerti dalla nostra autoscuola e sulle patenti conseguibili, ti ricordiamo che puoi contattarci compilando il form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci in una delle nostre sedi.

Per questo, nel proseguo dell’articolo daremo alcuni consigli su come comportarsi in caso di coinvolgimento in un incidente e soprattutto illustreremo utilità e modalità di compilazione della constatazione amichevole, anche nota come CID o CAI.

Come comportarsi subito dopo un incidente

Sono diversi i comportamenti che è consigliabile adottare nella sfortunata eventualità in cui ci si trovi coinvolti in un sinistro stradale:

  • Mantenere la calma ed evitare discussioni accese o litigi controproducenti;
  • Nel caso in cui l’incidente abbia causato gravi danni a cose o persone, non spostare i veicoli;
  • Nel caso in cui l’incidente abbia causato gravi danni a cose o persone, chiamare le forze dell’ordine;
  • Per obbligo di legge, prestare assistenza ad eventuali persone ferite, a prescindere dalla propria responsabilità sull’accaduto;
  • Redigere il modulo di constatazione amichevole, ovvero il CID, meglio noto come CAI.

Focus sul modulo di constatazione amichevole

L’ultimo dei punti del paragrafo precedente faceva riferimento alla compilazione della constatazione amichevole.
Il Modulo Blu per la constatazione amichevole di incidente (CAI, precedentemente noto come CID) è un modulo in cui le parti coinvolte in un sinistro stradale riportano la dinamica di quanto accaduto, e vale a tutti gli effetti come denuncia di sinistro.
Il modulo è fornito dalla propria compagnia assicurativa nel momento in cui si sottoscrive la polizza RC Auto ed è bene conservarlo sempre nel proprio veicolo.
In caso di smarrimento si tratta si tratta comunque di un modulo reperibile online su diversi siti, tra cui quelli delle maggiori compagnie assicurative.
Tale modulo può essere sia compilato e firmato che solamente compilato:

  • A) La firma congiunta di entrambi i conducenti si traduce in un completo accordo di ambo le parti sulla dinamica del sinistro stradale. In questa fattispecie la gestione del sinistro, proprio grazie alla compilazione del modulo, sarà velocizzata e consentirà il risarcimento diretto: questo permette al danneggiato di inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria assicurazione.
  • B) Il modello invece non deve essere firmato dalle parti se ci sono divergenze sulla dinamica del sinistro.  In questo caso il modulo viene compilato da ciascun conducente per la parte relativa al proprio veicolo. Il mancato accordo rende consigliabile fornire alla propria compagnia ulteriori elementi di prova sulle modalità di accadimento del sinistro, come fotografie e dichiarazioni testimoniali.

Una volta compilato e firmato, il CID va consegnato alla compagnia assicurativa entro tre giorni dal momento in cui è avvenuto l’incidente stradale. In ogni caso, anche se non ci fosse accordo tra le parti, è sempre consigliabile compilare il modulo, in modo tale da riportare comunque la propria versione dei fatti.

Come compilare il modulo di constatazione amichevole

Il modulo è suddiviso in vari punti numerati, al fine di facilitarne la comprensione ed aiutare il conducente nel momento in cui deve effettuare la compilazione.

Come si può vedere dall’immagine sopra, è possibile individuare 15 sezioni. Di seguito una piccola descrizione per ciascuna di esse:

  1. Data: vanno indicate data e ora dell’incidente;
  2. Luogo: va indicato il luogo dove è avvenuto il sinistro;
  3. Feriti: va indicata la presenza di feriti. In caso di feriti anche lievi occorre compilare l’apposita sezione del modulo “Altre informazioni”;
  4. Danni materiali: indicare se l’incidente ha provocato danni a veicoli terzi;
  5. Testimoni: vanno riportate le generalità di eventuali testimoni;
  6. Contraente/Assicurato: vanno riportati i dati del contrente della polizza assicurativa. Per recuperarli occorre semplicemente consultare il certificato di assicurazione;
  7. Veicolo: va specificata la tipologia del veicolo coinvolto (es. auto o moto), targa, marca, tipo e stato di immatricolazione;
  8. Dal certificato di assicurazione vanno riportati: denominazione della compagnia, numero di polizza, agenzia (ufficio o intermediario) con denominazione e recapiti;
  9. Conducente: vanno riportati tutti gli estremi del conducente;
  10. Va indicato con una freccia il punto d’urto iniziale del veicolo: è un punto fondamentale per la ricostruzione della dinamica del sinistro, spiegando come questo si è originato;
  11.  Danni visibili al veicolo: occorre riportare i danni più evidenti che ha subito il proprio veicolo;
  12. Circostanze dell’incidente: si tratta di 17 opzioni a risposta chiusa che ciascun conducente deve compilare cancellando quelle non corrette;
  13. Grafico dell’incidente al momento dell’urto: occorre, in maniera stilizzata, rappresentare graficamente l’incidente;
  14. Osservazioni: va compilato nel caso in cui il conducente voglia specificare info aggiuntive;
  15. Firma dei conducenti.

Conclusioni

Con il presente articolo, abbiamo cercato di fornire alcuni consigli sui comportamenti da adottare in caso di sinistro, focalizzando soprattutto l’attenzione sul modulo di constatazione amichevole.
Sperando di essere stati d’aiuto e di tuo interesse, ti ricordiamo che per qualsiasi info o chiarimento puoi contattarci compilando il form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci in sede.


La distanza di sicurezza: cos’è, come calcolarla e perché è fondamentale per evitare gli incidenti

Cenni introduttivi

Uno dei fattori a cui prestare attenzione quando ci si mette alla guida del proprio veicolo riguarda il corretto mantenimento della distanza di sicurezza. Quello relativo alla distanza di sicurezza, rappresenta uno degli argomenti principali trattati dai nostri istruttori durante il cammino per il conseguimento della patente B presso l’Autoscuola.net.

Vuoi ottenere la patente B? Presso la nostra autoscuola ti seguiremo passo passo per aiutarti nel superamento dell’esame di teoria e dell’esame di guida. Per richiedere informazioni sulla patente B o sugli altri servizi che fanno parte della nostra offerta, puoi contattarci compilando il form online, telefonicamente, oppure venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Per questo, nel proseguo dell’articolo spiegheremo in cosa consiste la distanza di sicurezza e come calcolarla, mettendo in risalto il suo supporto fondamentale alla sicurezza nelle strade.

Distanza di sicurezza: Cos’è e cosa dice il Codice della Strada

Come riporta direttamente il sito dell’ACI, per distanza di sicurezza si intende la distanza che ogni veicolo deve mantenere da quello che lo precede, per potersi arrestare, quando necessario, senza tamponarlo.
L’articolo dedicato del codice della strada è il 149, il quale dispone che:

  1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
  2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o piu’ corsie per senso di marcia.
  3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.

I fattori che determinano la distanza di sicurezza

Oltre i casi citati dall’articolo 149 del Codice della Strada, in cui la distanza di sicurezza è definita a priori, in tutti gli altri casi essa è variabile ed occorre dunque calcolarla di volta in volta.

Ovviamente la distanza minima di sicurezza aumenta all’aumentare della velocità, visto e considerato che al raddoppio della velocità corrisponde uno spazio di frenata quadruplo. Ma la velocità non basta. Infatti, nella valutazione della distanza di sicurezza è infatti importante tenere in considerazione diversi fattori:

  • prontezza di riflessi e alle condizioni psicofisiche (attenzione, concentrazione, stato di salute, ecc.) del conducente;
  • condizioni del traffico;
  • andamento della strada (andamento plano-altimetrico, ovvero presenza ed entità di salite o di discese);
  • condizioni atmosferiche (pioggia, neve, nebbia);
  • tipo di veicolo che stiamo guidando e al suo stato di efficienza, ad esempio in base allo stato dei freni di servizio (non del freno a mano), alla condizione e all’aderenza degli pneumatici, all’entità del carico trasportato.

Esempio di formula per il calcolo della distanza

Esistono diversi metodi di calcolo e diverse formule per approssimare la distanza di sicurezza minima che deve essere tenuta sulla base della velocità a cui si sta viaggiando.

Una formula che consente di calcolare con buona approssimazione la distanza di sicurezza, prevede che si moltiplichino per 3 le decine di velocità espresse in chilometri orari.
Ad esempio, se si va ad una velocità di 70 chilometri orari, allora la distanza di sicurezza sarà calcolata moltiplicando 7 (decine che compongono 70 km/h) x 3 = 21 metri. A 100 km/h la distanza sarà invece 30 metri, e così via.

Conclusioni

Con il presente articolo abbiamo cercato di fornire una piccola guida sull’importanza della distanza di sicurezza per evitare il pericolo di incidenti e per proteggere l’incolumità delle persone.

Abbiamo voluto dare delle indicazioni sulla distanza minima da adottare a seconda della velocità che si sta percorrendo, prendendo in considerazione una semplice formula.
Come già precisato però, la distanza dipende da numerosi altri fattori oltre la velocità, e per questo il conducente deve essere sempre vigile ed adattarsi a seconda della specifica situazione in cui si trova, in modo tale da porsi sempre nelle migliori condizioni possibili.

Sperando di essere stati di tuo interesse, ti ricordiamo che per qualsiasi dubbio o chiarimento puoi contattarci compilando il nostro form online, telefonicamente, oppure venendo a trovarci presso le nostre sedi.

Le spie dell’auto ed i loro significati: la mini-guida per non farsi trovare impreparati

Cenni introduttivi

Le spie dell’auto rappresentano un grande aiuto per chi guida un veicolo, dando informazioni importanti su determinati aspetti che riguardano la guida e le condizioni del veicolo stesso.
Se ha già conseguito la patente B, avrai sicuramente studiato i simboli che contraddistinguono tali spie ed il loro annesso significato, ma un ripasso può rivelarsi estremamente utile.

Se invece non hai ancora conseguito la patente B ma intendi farlo, la nostra autoscuola mette a disposizione il suo parco auto ed i suoi istruttori qualificati, per garantirti una preparazione ideale sia per l’esame di teoria che per l’esame di guida. Per qualsiasi necessità di chiarimento o dubbio ti invitiamo a contattarci compilando il form online presente sul nostro sito, telefonicamente, o venendo a trovarci direttamente in sede.

Nel proseguo dell’articolo faremo dunque un piccolo riepilogo su quelli che sono i segnali luminosi principali che appaiono sul cruscotto delle autovetture, spiegandone il loro significato.

Le spie bianche

Per quanto riguarda le spie bianche, non rappresentano situazioni di allarme per il veicolo o per il conducente, ma semplicemente riguardano informazioni generali.

Si tratta comunque di indicazioni importanti, come ad esempio la spia bianca che indica l’attivazione o la disattivazione degli airbag. Quest’ultima va infatti disattivata in certe fattispecie, come ad esempio in caso di presenza di neonati sul sedile passeggero di davanti.

Le spie rosse

Le spie rosse sono le spie più allarmanti che si possono accendere, in quanto rappresentano per l’appunto situazioni di allarme o di pericolo per chi si trova a bordo.
Si tratta solitamente di situazioni per il quale il conducente dovrebbe interrompere la propria corsa in modo tale da risolvere il problema segnalato dalla spia.
Appartengono a questa categoria alcune tra le spie più note nell’immaginario collettivo:

  • Spia del liquido di raffreddamento: segnala una temperatura elevata ed anomala del liquido refrigerante, che potrebbe a sua volta causare un surriscaldamento del motore. In caso di accensione, è opportuno fermarsi ed aspettare che si spenga. Se invece dovesse restare accesa anche in seguito alla sosta, è opportuno recarsi presso un meccanico.

  • Spia sulle portiere: indica che le portiere dell’auto sono aperte, e per questo occorre accertarsi di chiuderle correttamente, in modo tale da preservare l’incolumità di chi sta a bordo;

  • Spia dell’olio: indica una possibile perdita dell’olio o un livello molto basso dello stesso. Se dopo aver aggiunto l’olio la spia rimane accesa, solitamente è bene non proseguire nella marcia per evitare problemi più seri.

Le spie gialle o arancioni

Le spie gialle/arancioni hanno un livello di allerta inferiore a quelle rosse. Segnalano infatti un pericolo che al momento è solo potenziale, e non impongono quindi di fermarsi nell’immediato. Tra queste, la spia del carburante, che indica che la vettura è entrata in riserva e che occorrerebbe rifornirsi in una stazione di servizio per non rischiare di terminare il carburante.

Le spie verdi

Le spie verdi non rappresentano alcun tipo di allarme o di avvertimento per il conducente, di conseguenza la loro accensione non rappresenta un pericolo.
Queste spie stanno semplicemente ad indicare l’uso di alcuni elementi del veicolo. Tra queste:

  • Spia delle luci di posizione: indica che le luci di posizione sono accese;
  • Spia delle luci anabbaglianti: indica che le luci anabbaglianti sono accese (in figura sulla sx);
  • Spie degli indicatori di direzione: sono lampeggianti, ed indicano che gli indicatori di direzione (frecce) sono stati attivati;

Le spie blu

Così come le spie verdi, indicano l’utilizzo di determinati elementi del veicolo, a cui però occorre prestare attenzione e disattivarli quando necessario. Tra queste, la più nota è quella dei fari abbaglianti che, se attivati, vanno opportunamente disattivati quando ad esempio si incrocia un altro veicolo, per non arrecare fastidio.

Conclusioni

Abbiamo visto come esistono varie categorie di spie, suddivise per colore, ognuna indicante un livello di pericolo e di allarme differente. Ogni spia ha il proprio significato, le proprie cause ed i comportamenti da adottare nel caso in cui si manifesti la sua accensione.
Sperando di esserti stati d’aiuto in questo ripasso, ti ricordiamo che per qualsiasi dubbio o curiosità sui nostri servizi, puoi contattarci compilando il form online sul nostro sito, contattarci telefonicamente o venire a trovarci direttamente presso le nostre sedi.

Gommoni e moto d’acqua: cosa occorre per guidarli e perché rivolgerti alla nostra Autoscuola

Cenni introduttivi

Agosto è ormai arrivato ed il mese più focoso dell’estate porta con sé anche tutta una serie di attività che presuppongono la guida di mezzi di trasporto come gommoni e moto d’acqua.
Per questo è utile sapere se, ed in quali circostanze, è necessario essere in possesso della patente nautica.

Presso la nostra Autoscuola, oltre a poter conseguire le patenti necessarie per guidare i mezzi di trasporto su terra (come la patente A o la patente B), è possibile conseguire anche la patente nautica. Avrai a tua disposizione istruttori qualificati e un’imbarcazione per poterti preparare al meglio al superamento dell’esame. Per qualsiasi informazione o chiarimento, ti ricordiamo che puoi contattarci compilando il form online che trovi sul nostro sito, telefonicamente, o venendo a trovarci in sede.

Nel proseguo dell’articolo analizzeremo le fattispecie in cui occorre possedere la patente nautica per condurre gommoni o moto d’acqua, e con quali modalità è possibile conseguire tale licenza presso la nostra autoscuola.

Moto d’acqua: cosa dice la legge

Per quanto riguarda la moto d’acqua, la legge equipara tale mezzo ad un natante da diporto di lunghezza inferiore ai quattro metri. Di conseguenza, nonostante nell’immaginario comune si pensi sia possibile condurla senza nessun tipo di licenza, per poterla utilizzare è necessario essere in possesso di patente nautica di categoria A.

Inoltre, sempre la legge stabilisce che non è possibile condurre moto d’acqua ad una distanza superiore ad un miglio dalla costa.
Le sanzioni, in caso di infrazione, sono molto salate. Se si viene colti alla guida di una moto d’acqua senza patente nautica di categoria A, la sanzione può spaziare dai 2.100 agli 8.263 euro.

Gommone: cosa dice la legge

Per quanto riguarda il gommone, le discriminanti  che fanno NON fanno scattare l’obbligo di patente nautica sono tre:

  • lunghezza inferiore ai 10 metri;
  • navigazione  entro le 6 miglia dalla costa;
  • motore che non deve superare la potenza di 40 cv, ovvero 30kw.

In caso contrario, così come per la moto d’acqua, anche nel caso di guida di un gommone è necessario disporre della patente nautica di categoria A. Inoltre, il possesso della patente nautica è in ogni caso obbligatorio nel caso in cui venga praticato lo sci nautico.

Conseguire la patente nautica presso la nostra autoscuola

Tra i servizi offerti dalla nostra autoscuola, rientra anche quello che consente il conseguimento della patente nautica.

Se vuoi ottenere la tua patente in tempi brevi per poter navigare in tutta sicurezza, puoi dunque contattare la nostra scuola guida di Cagliari. Metteremo a tua completa disposizione istruttori capaci e qualificati, ed un’imbarcazione di qualità per poter fare pratica verso il sostenimento dell’esame.  
In questo modo avrai la sicurezza ed il vantaggio di utilizzare il mezzo che conosci durante l’esame pratico.
Le modalità di conseguimento variano a seconda della tipologia di patente nautica che si intende conseguire:

  • patente nautica A: permette di comandare e condurre natanti e imbarcazioni da diporto entro 12 miglia dalla costa oppure oltre 12 miglia dalla costa.  A seconda poi del tipo di navigazione che si vuole intraprendere la categoria A si divide ulteriormente in patente nautica entro le 12 miglia dalla costa e patente oltre le 12 miglia, ovvero senza limiti.
  • patente nautica B: permette di comandare navi da diporto, ovvero superiori a 24 metri di lunghezza;
  • patente nautica C: permette la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

L’esame della patente nautica si compone, in linea generale, di una prova scritta e una prova pratica. 
Sia nel caso di patente nautica entro le 12 miglia sia nel caso senza limiti, la prova scritta prevede un quiz base a risposta multipla. Il quiz è composto da 20 quesiti, ritenuto superato con un massimo di 4 errori. La differenza sta invece nella prova di carteggio. Nel caso di patente nautica entro le 12 miglia è prevista una prova su elementi di carteggio nautico contenente 5 quesiti a risposta singola della durata di 20 minuti in cui è possibile fare al massimo 1 errore. Nel caso di patente senza limiti è prevista la classica prova di carteggio fatta con l’ausilio delle carte nautiche contenente 4 quesiti (o problemi), anche qui si può sbagliare al massimo una volta e si hanno a disposizione 60 minuti. Viene eseguita prima la prova di carteggio e poi il quiz base.

Conclusioni

Con il presente articolo, abbiamo cercato di mettere chiarezza sull’utilizzo di due dei mezzi più ambiti durante le vacanze estive, ovvero gommoni e moto d’acqua.
Ne abbiamo approfittato per riassumere alcuni aspetti relativi alla patente nautica, conseguibile direttamente presso la nostra autoscuola di Cagliari.
Sperando di essere stati di tuo interesse, ti ricordiamo che per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento puoi contattarci compilando il nostro form online, telefonicamente, o venendo a trovarci in sede.

Patente K, fai del trasporto di persone il tuo lavoro: come conseguirla

Cenni introduttivi

Il trasporto di persone rappresenta un importante sbocco nel mondo del lavoro. Se hai conseguito la patente A o la patente B, queste però non bastano per aprirti le porte in ambito lavorativo.

Se invece non possiedi ancora la patente e vuoi iniziare ora in questo percorso, la nostra autoscuola prevede un’ampia e variegata offerta: patente AM, A1, A2, A3, patente B e BE, patente C, patente D, patente E, patente nautica. Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento sui nostri servizi, ti consigliamo di contattarci compilando il form online, telefonicamente, o venendo a trovarci direttamente in sede.

Per poter sfruttare nel mondo del lavoro le già conseguite patenti A o B, occorrono i certificati KA e KB, che approfondiremo nel proseguo dell’articolo.

Patente K: in cosa consiste

Partiamo come al solito dal Codice della Strada. L’articolo 116 del Codice dispone che:

“Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all’articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e’ richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e’ richiesta la patente di guida di categoria B1 o B”.

In altre parole, se si possiede una delle patenti di tipo A e si vogliono utilizzare i veicoli rientranti in queste patenti per il trasporto professionale di persone, allora occorre conseguire il certificato di abilitazione professionale KA.
Se invece si possiede la patente B e si vogliono sfruttare gli autoveicoli la cui guida è permessa dalla patente B, allora occorre conseguire il certificato di abilitazione professionale KB.

Informazioni aggiuntive e curiosità

Una volta descritte le patenti KA e KB, è utile specificare alcuni aspetti o sottolineare curiosità che le riguardano:

  • Vige il principio del contenimento, nel senso che la patente KA è un sottoinsieme della patente KB. In altre parole, se si possiede la patente KB allora si possono guidare anche i veicoli previsti dalla patente KA;
  • Quando i veicoli viaggiano senza passeggeri o senza svolgere il servizio professionale, allora i conducenti non sono obbligati ad avere le patenti KA/KB;
  • Il CAP vale nel momento in cui è valida la patente (A o B), se la patente scade di validità anche il CAP associato non è più valido;
  • Essendo strettamente legato alla patente A o B, è necessario rinnovare il CAP anche in caso di scadenza – e conseguente rinnovo – della licenza di guida;
  •  Il rinnovo è previsto ogni 5 anni e presuppone il superamento di una visita medica.

Come conseguire le patenti KA e KB presso la nostra Autoscuola

Per le certificazioni KA e KB, al contrario della maggior parte delle altre patenti, occorre svolgere esclusivamente una prova teorica, senza che sia prevista una seconda parte di esame pratico. Nello specifico la prova teorica consiste in un esame orale, e non in un quiz.
Il programma d’esame su cui si basa tale prova si articola in 2 macroargomenti principali:

  • conoscenza della struttura del veicolo e delle sue parti principali (come ad esempio funzionamento dei motori, dei dispositivi di frenata, etc);
  • conoscenze generali in materia di trasporti e amministrazione (come ad esempio conoscenza dell’uso economico del veicolo, conoscenza della legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone, etc).

Ne consegue che risulta molto importante, per il superamento dell’esame, avere adeguate conoscenze teoriche. Per questo ti consigliamo di scegliere un’autoscuola qualificata.
La nostra autoscuola di Sestu, in tal senso, mette a disposizione insegnanti qualificati che si soffermano dettagliatamente sui vari argomenti del programma che costituisce l’esame.

In generale, la nostra autoscuola di Cagliari è pronta per fornirti tutto quello di cui hai bisogno per raggiungere il tuo scopo, dalla formazione teorica necessaria per l’esame fino alla presa in carico del disbrigo delle pratiche amministrative e burocratiche.

Considerazioni finali

Abbiamo visto come le certificazioni KA e KB permettano di aprire, ai possessori di patenti A e B, sbocchi professionali non indifferenti.
Si tratta di patenti per cui occorre essere ben preparati al fine di sostenere e superare l’esame teorico, e per le quali la scelta di un’autoscuola qualificata come la nostra può risultare fondamentale per l’ottenimento del risultato desiderato.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento su questo o altri servizi, ti consigliamo di contattarci compilando il form presente online sul nostro sito, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Torso nudo, ciabatte, infradito per stare freschi alla guida: le regole del Codice della Strada sull’abbigliamento in auto ed in moto

Cenni introduttivi

La stagione estiva entra sempre più nel vivo, ed anche le temperature in tutta Italia si fanno sempre più roventi. Chi ha conseguito la patente e guida un autoveicolo o una moto, sa benissimo che spesso il caldo diventa asfissiante anche alla guida.

Se invece non sei ancora patentato ed intendi conseguire la licenza per poter guidare un mezzo, allora la nostra autoscuola fa al caso tuo, con un’ampia gamma di patenti conseguibili e di servizi offerti.
Per approfondire il tema o per qualsiasi dubbio o chiarimento, puoi venire a trovarci presso una delle nostre sedi, contattarci telefonicamente, o compilare il form online che trovi sul nostro sito.

Per questo motivo, in tanti cercano di combattere l’afa cercando di restare freschi anche dal punto di vista del vestiario. Ad esempio, stando a torso nudo o indossando infradito e ciabatte. Ma è consentito dalla legge guidare in questo modo? Nel proseguo dell’articolo analizzeremo meglio la questione, prendendo in considerazione sia la fattispecie degli automobilisti che dei motociclisti.

Cosa dice la legge

Per quanto riguarda le automobili, il Codice della Strada non impone alcun tipo di divieto esplicito riguardante l’abbigliamento e l’equipaggiamento da adottare mentre si è alla guida.
Di conseguenza, si può dire che per legge è consentito guidare senza t shirt, con le infradito, con i tacchi o con le ciabatte. Il tutto senza rischio di incorrere in sanzioni.
Allo stesso tempo, il Codice della Strada impone che “ogni automobilista  è tenuto ad adottare un comportamento che gli consenta di essere pienamente in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. In particolar modo l’arresto tempestivo del veicolo”. 

Lato motoveicoli, il discorso in parte cambia. L’articolo 171 del Codice della Strada stabilisce che “durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme. La conformità è definita in base ai regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria.”

Inoltre, chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. Quando il mancato uso del casco riguarda un passeggero trasportato, della violazione risponde (anche) il conducente.
Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.
Se per il casco l’obbligo è esplicitato e messo per iscritto, anche lato moto nessuna menzione è fatta per abbigliamento ed altre protezioni, esattamente come per la fattispecie degli autoveicoli.

Diverso il discorso in caso di sostenimento dell’esame pratico volto a conseguire la patente. Anche in questi casi l’allievo deve sostenere la prova indossando sempre il casco integrale. Ma non solo, occorrono anche guanti, giacca con protezioni dei gomiti e delle spalle, scarpe chiuse, pantaloni lunghi e ginocchiere.

Le protezioni vanno portate per lo svolgimento delle prove su circuito chiuso (slalom, corridoio, ostacolo e frenata). Lo stesso vale però anche per la prova su strada. A tal proposito ti ricordiamo che conseguendo la patente A presso la nostra autoscuola, potrai avere la massima scelta su cilindrata e altezza delle moto da usare per le guide, e soprattutto avrai il vantaggio di utilizzare la nostra pista privata. La pista è la stessa che viene utilizzata dagli esaminatori della Motorizzazione per la prova di guida.
Infine, oltre a fornirti la moto per effettuare le guide, per garantirti piena sicurezza durante le tue lezioni L’Autoscuola.net ti fornisce anche il casco e tutte le protezioni necessarie per un motociclista in erba.

Per quanto riguarda il casco, in sede d’esame occorre dimostrare di saperlo allacciare, verificando l’integrità della cinghietta, della calotta e della visiera.

Considerazioni finali

Sia nel caso delle automobili che nel caso dei motoveicoli, abbiamo visto come in realtà non esistano obblighi formali sul vestiario da tenere in auto. L’unica eccezione è rappresentata da:

  • il casco, equipaggiamento fondamentale e obbligatorio per i veicoli a due ruote;
  • il sostenimento delle prove d’esame della patente A

Sperando di aver contribuito a schiarirti le idee sul tema, ti ricordiamo che, per ogni dubbio o curiosità sui servizi offerti dalla nostra Autoscuola, puoi venire a trovarci presso una delle nostre sedi, contattarci telefonicamente, o compilare il form che trovi sul nostro sito.

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