Introduzione

L’autovelox, si sa, è tra i principali nemici degli automobilisti italiani, coloro i quali di tanto in tanto si ritrovano a dover fare i conti con contravvenzioni causate dall’eccesso di velocità oltre i limiti stabiliti. Esistono però degli autovelox non a norma per i quali esiste, per chi possiede la patente ed ha subito una sanzione, la possibilità di difendersi anche in maniera autonoma.

Se invece non hai ancora conseguito la patente, ti ricordiamo che L’Autoscuola.net presenta un’ampia offerta di servizi, che spaziano dalla classica patente B fino alla patente nautica e le patenti professionali. Per qualsiasi informazione o chiarimento sui nostri servizi, ti consigliamo di contattarci tramite il form sul nostro sito, chiamandoci, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Per questo, nel proseguo dell’articolo cercheremo di approfondire quando un autovelox può essere considerato illegittimo e quando e come è possibile difendersi dalle sanzioni.

Quando un autovelox è irregolare

In linea di massima si può dire che sono quattro i casi principali che consentono all’automobilista di fare ricorso per una multa ricevuta a seguito di segnalazione dell’autovelox:

  • Quando l’autovelox non è approvato: deve essere infatti sempre approvato dal Ministero;
  • Quando l’autovelox non è omologato: Il cittadino che, ricevuta una multa, vuole sapere se l’autovelox è omologato può presentare una domanda di accesso agli atti amministrativi all’amministrazione che è titolare dell’apparecchio (ad esempio il comune);
  • Quando lo strumento non è correttamente tarato, ricordando che la taratura dell’autovelox deve essere eseguita almeno una volta all’anno. La taratura si distingue dall’approvazione e dall’omologazione dell’autovelox: essa, infatti, consiste in un controllo di funzionalità che deve essere eseguito periodicamente, almeno una volta all’anno. Anche l’omessa taratura rende invalida la multa e consente al trasgressore di fare ricorso al giudice o al Prefetto. Si può prendere visione del verbale di taratura con una istanza di accesso agli atti amministrativi presentata presso il Comune o l’amministrazione competente per la multa stradale;
  • Quando l’autovelox si trova su un tratto di strada che non prevede o non ha i requisiti per l’installazione dello strumento;
  • Qualora la presenza dell’autovelox non sia segnalata almeno 250 metri prima da appositi cartelli che indicano che si sta per incrociare lo strumento (il limite scende a 150 metri nel caso delle strade extraurbane secondarie).

Entro quanto e come fare ricorso

Per quanto riguarda le tempistiche, Il ricorso va fatto al prefetto entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento. Il limite di tempo per il ricorso scende addirittura a 30 giorni nel caso in cui venga indirizzato al giudice di pace competente per territorio.
Se la contravvenzione subita non supera i 1.100 euro, allora chi è stato multato può effettuare autonomamente il ricorso senza ausilio dell’avvocato.

Basterà recarsi alla cancelleria del giudice di pace competente e depositare il ricorso compilando un modulo prestampato. L’opposizione al giudice di pace è soggetta al pagamento anticipato di una somma che può variare da 40 a oltre mille euro. Se invece si preferisce fare ricorso al prefetto bisognerà inviare tramite raccomandata il verbale notificato e presentare le motivazioni scritte dell’opposizione. Pagando una cifra tra i 10 e i 20 euro è possibile fare ricorso anche tramite numerosi siti online che offrono assistenza e si occupano di sbrigare le pratiche burocraticamente più complicate.

Conclusioni

Come visto dunque, per chi riceve la contravvenzione non è detta l’ultima parola, soprattutto se si ritiene di essere nell’ambito di una delle casistiche elencate sopra.
Sperando di essere stati d’aiuto, ti ricordiamo che per qualsiasi info o chiarimento sui servizi de L’Autoscuola.net puoi contattarci tramite il form sul nostro sito, chiamandoci, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.