Carta di circolazione: le dritte per saperla leggere e interpretare al meglio

Introduzione

Il libretto di circolazione, anche noto come carta di circolazione, rappresenta un documento cruciale per l’automobilista, contente tutte le informazioni utili sul veicolo. È di conseguenza fondamentale, se possiedi la patente ed un veicolo da condurre, saperlo leggere e interpretare correttamente.

Se invece non hai ancora conseguito la patente, ma è uno dei tuoi prossimi obiettivi, allora la nostra autoscuola fa al caso tuo, con un’offerta ampia su diversi tipi di licenze e corsi.
Per scoprire tutti i nostri servizi o per qualsiasi richiesta di chiarimento, ti consigliamo di contattarci compilando il form online sul nostro sito, telefonicamente, oppure venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Per questo nel resto dell’articolo spiegheremo punto per punto ciascuna voce che compone il libretto, in maniera tale da cercare di fornirti una guida più completa possibile.

Generalità

Il libretto di circolazione è uno dei tre documenti obbligatori (insieme alla patente di guida ed al certificato di assicurazione) da portare in auto quando si circola su strade pubbliche. A imporlo è l’articolo 180 del Codice della Strada (CdS), secondo cui il mancato rispetto dell’obbligo fa rischiare una multa compresa tra i 41 e i 168 euro.

Inoltre, l’automobilista che, fermato dalle Forze dell’Ordine, verrà sorpreso senza uno o tutti questi documenti, dovrà obbligatoriamente presentarli entro un certo termine presso l’ufficio indicato dell’agente accertatore, pena ulteriori provvedimenti sanzionatori. In caso contrario, qualora non ci si presenti agli uffici di polizia entro il termine stabilito, si può incorrere in una sanzione ancora più salata, fino a 1.682 euro.

Le sezioni del libretto

Come detto, elencheremo i significati di tutte le voci del libretto, al fine di poterlo leggere più facilmente e comprendere le varie sezioni:

A: targa del veicolo

B: data della prima immatricolazione del veicolo

Se l’intestatario è anche il proprietario, compaiono i codici:

C.2.1: cognome proprietario del veicolo (o ragione sociale)

C.2.2: nome data di nascita del proprietario

C.2.3: indirizzo del proprietario

Se invece proprietario e intestatario sono due soggetti diversi:

C.1.1: cognome intestatario del veicolo (o ragione sociale)

C.1.2: nome dell’intestatario e data di nascita

C.1.3: indirizzo dell’intestatario

D.1: marca veicolo

D.2: tipo veicolo

D.3: denominazione commerciale

E: VIN (Vehicle identification number), ovvero il numero di telaio del veicolo

F.1: massa massima a carico tecnicamente ammissibile, escluso motocicli

F.2: massa massima a carico ammissibile del veicolo in circolazione nello Stato di immatricolazione

F.3: massa massima a carico ammissibile dell’insieme in circolazione nello Stato di immatricolazione

G: massa del veicolo in circolazione carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1

I: data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione. Se l’auto è stata ritargata, questa datà sarà successiva a quella del paragrafo B.

J: categoria del veicolo

J.1: destinazione ed uso del veicolo

J.2: carrozzeria del veicolo

K: numero di omologazione del tipo (se disponibile)

L: numero di assi

M: interasse

N: ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg

O.1: massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato (kg)

O.2: massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio non frenato (kg)

P.1: cilindrata (cm3)

P.2: potenza netta massima (kW)

P.3: tipo di combustibile o di alimentazione

P.5: numero di identificazione del motore

Q: rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)

S.1: numero di posti a sedere, compreso quello del conducente

S.2: numero di posti in piedi (se del caso).

U.1: livello sonoro a veicolo fermo [dB(A)]

U.2: livello sonoro a regime del motore (giri×min−1)

V.1: CO (g/km o g/kWh)

V.2: HC (g/km o g/kWh)

V.3: NOx (g/km o g/kWh)

V.5: particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)

V.7: CO2 (g/km)

V.9: indicazione della classe ambientale di omologazione CE

Conclusioni

Come visto, le voci del libretto di circolazione sono tantissime, e nel corso dell’articolo abbiamo cercato di descrivere ciascuna di esse, identificate nel libretto soltanto tramite lettere e numeri.
Sperando di essere stati di tuo aiuto ed interesse, ti ricordiamo che per qualsiasi informazione o chiarimento sui servizi della nostra autoscuola puoi contattarci compilando il form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Resta aggiornato sui limiti di velocità: la mini-guida con tutti i numeri e tutte le casistiche

Introduzione

Uno degli aspetti normativi che più influiscono sulla guida delle persone sono i limiti di velocità. Ed infatti sicuramente, se hai conseguito una qualsiasi delle tante patenti esistenti, hai dovuto approfondire questo tema per superare l’esame di teoria.

Se invece ancora non hai conseguito la patente ma desideri farlo a breve, allora la nostra autoscuola fa al caso tuo. Presso L’Autoscuola.net è infatti disponibile una vasta disponibilità di patenti conseguibili ed ulteriori servizi che spaziano dai corsi professionali al recupero punti.
Per qualsiasi curiosità o chiarimento sulla nostra offerta ti consigliamo di contattarci in una di queste modalità: compilando il form che trovi direttamente online sul nostro sito, contattandoci telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Per questo nel proseguo dell’articolo ti forniremo una mini guida cercando di inserire tutti i limiti vigenti in territorio italiano attualmente.

I limiti di velocità generici

Ad occuparsi della regolamentazione sui limiti di velocità è, come spesso accade, il Codice della Strada, e nello specifico l’articolo 142. I limiti generali validi per motocicli, autovetture, autovetture con carrello-appendice, veicoli fino a 3 tonnellate e mezzo, sono:

  • 50 km/h – centri abitati (strade urbane);
  • 90 km/h – strade extraurbane secondarie;
  • 110 km/h – strade extraurbane principali;
  • 130 km/h – autostrade.

Nello specifico in Sardegna, non esistendo autostrade, vien da sé che il limite massimo è quello relativo alle strade extraurbane principali, ed è quindi “bloccato” a 110 km/h.

I limiti di velocità per specifico veicolo

Ai limiti generici di velocità si aggiungono poi dei limiti che riguardano soltanto specifiche categorie di veicoli.

I limiti relativi agli specifici veicoli sono riportati di seguito:

  • 40 km/h – macchine agricole e macchine operatrici con pneumatici;
  • 45 km/h – ciclomotori;
  • 80 km/h – quadricicli a motore;
  • 80 km/h – autotreni; autovetture che trainano rimorchi (anche se leggeri) o caravan (roulotte) su autostrada;
  • 70 km/h – autotreni; autovetture che trainano rimorchi (anche se leggeri) o caravan (roulotte) su strade extraurbane (principali e secondarie).

Altre casistiche

Ci sono infine dei limiti previsti al verificarsi di determinate situazioni o fattispecie.

Un primo limite riguarda le condizioni meteo: in caso di precipitazioni, sia pioggia che neve, sulle strade extraurbane principali il limite scende dai 110 ai 90 chilometri orari. Idem anche per le autostrade, dove il limite passa dai 130 ai 110 chilometri orari.
Sempre relativamente alle condizioni meteo, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in caso di nebbia fitta, con visibilità inferiore a 100 m, possono essere imposti limiti massimi temporanei di velocità, non superiori a 50 km/h.

Su alcune strade urbane, alla presenza di determinate caratteristiche ed in presenza anche di apposito segnale, il limite può invece essere alzato dai 50 ai 70 chilometri orari. Anche sulle autostrade a tre corsie per ogni senso di marcia (più la corsia di emergenza) possono essere alzati i limiti: gli enti proprietari possono infatti elevare il limite di velocità fino a 150 km/h, purché sussistano particolari caratteristiche e condizioni della strada.

L’ultima casistica speciale riguarda i neopatentati: per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni il limite scende da 110 chilometri orari a 100 chilometri orari in autostrada, e da 110 chilometri orari a 90 chilometri orari nelle strade extraurbane principali.

Conclusioni

Con il presente articolo, abbiamo cercato di riassumere tutti i possibili limiti di velocità esistenti attualmente in territorio italiano.
Abbiamo visto come, non solo esistano dei limiti generici (che sono anche quelli più comunemente conosciuti), ma anche limiti riguardanti particolari categorie di veicoli o determinate fattispecie.
Con l’auspicio di essere stati di tua utilità e di tuo interesse, ti ricordiamo che per qualsiasi informazione relativa ai servizi della nostra autoscuola puoi contattarci compilando il form sul sito, chiamandoci al nostro numero di telefono, o venire direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.


Patente B96: puoi conseguirla presso la nostra autoscuola, a cosa serve e come ottenerla

Cenni introduttivi

Accanto alla patente B, la classica patente che permette di guidare le autovetture, si affianca la cosiddetta patente B96, la cui notorietà nell’immaginario collettivo non è elevata, ma che può risultare utile per determinate esigenze. E, soprattutto se hai conseguito la patente B, esiste una procedura facilitata per conseguire anche la sopracitata patente B96.

Se invece non hai ancora conseguito la patente B, noi dell’autoscuola.net mettiamo a disposizione istruttori qualificati e mezzi sempre nuovi per seguirti nel percorso verso il superamento degli esami di teoria e di guida. Ti ricordiamo, inoltre, che la nostra offerta comprende altri numerosi servizi, dalle patenti per gli altri tipi di veicoli ai corsi per professionisti.
Per qualsiasi informazione o chiarimento puoi contattarci compilando il form online, attraverso i nostri recapiti telefonici, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Nel proseguo dell’articolo approfondiremo la patente B96, spiegandoti a cosa serve e come è possibile conseguirla.

Cos’è la patente B96

La patente B96 è una patente di recente introduzione, nata circa dieci anni fa ad inizio 2013.
Questo tipo di licenza consente, in primis, di guidare autovetture con massa massima autorizzata minore o uguale a 3,5 tonnellate (3.500 kg), progettate e costruite per trasportare non oltre 9 persone. In questo senso, non c’è alcuna differenza con la classica patente B.

La patente B96 però, permette di innalzare a 4.250 kg il limite sulla massa massima autorizzata complessiva, una soglia che per la classica patente B si ferma a 3.500 kg.

In altre parole, con la patente B96 ci si può mettere alla guida di un complesso di veicoli (cioè autovettura + rimorchio) con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg (limite previsto per la patente B) ma inferiore a 4.250 kg.

Patente B96 e Patente BE

Molto simile alla patente B96 è la più nota patente BE: per questo è importante sottolineare quelle che sono le differenze tra le due licenze.
Se, come detto, la patente B96 permette la guida di un complesso di veicoli con massa superiore ai 3500kg ma inferiore ai 4250kg, la BE consente di andare ancora oltre, permettendo una massa massima del complesso di addirittura 7000 kg.

Volendo andare in ordine dunque, possiamo riassumere dicendo che la patente B96 è un potenziamento della patente B, mentre la patente BE è a sua volta un potenziamento della patente B96.
Per questo la patente B96 è la più indicata per portare con sé un rimorchio mediamente ingombrante, quale può essere una barca o un caravan.

Come conseguire la patente B96

Come già anticipato, la patente B96 è conseguibile presso l’Autoscuola.net.
Per chi è già in possesso della classica patente B, non è necessario il sostenimento della prova teorica, ma occorrerà soltanto svolgere l’esame pratico simulando appunto la guida con rimorchio.

Nello svolgimento dell’esame di pratica, verranno valutate in particolare operazioni come: esecuzione della retromarcia; capacità di aggancio e sgancio del rimorchio al veicolo; parcheggio per attività di carico e scarico; accelerazione; decelerazione; oscillazione del rimorchio; frenata; cambio corsia.
Così come per la patente B, è necessario aver raggiunto la maggiore età, e quindi aver compiuto almeno diciotto anni.

Conclusioni

Come visto nell’articolo, la patente B96 può essere utile per determinate necessità, riguardanti in particolar modo l’utilizzo di rimorchi e quindi la guida di veicoli complessi.
Sempre nel corso dell’articolo, abbiamo fatto chiarezza sulle sottili differenze con la patente BE e sulle modalità di conseguimento, con la nostra autoscuola pronta ad accompagnarti in questo cammino.
Per qualsiasi informazione o chiarimento sulla patente B96 o in generale sui servizi offerti dalla nostra autoscuola, ti ricordiamo che puoi contattarci compilando il form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Gli oggetti obbligatori da tenere in auto: la lista per non incorrere in spiacevoli sanzioni

Cenni introduttivi

Per circolare con la propria auto ci sono alcuni oggetti da tenere obbligatoriamente nel veicolo. Così prevede la normativa del Codice della Strada, al fine di garantire una maggiore sicurezza degli automobilisti ed in generale degli attori della strada.
Se hai dunque conseguito la patente, sappi che non ti basta soltanto quella, devi portare sempre con te alcuni oggetti fondamentali per la tua sicurezza.

Se invece non hai ancora conseguito la patente e rientra tra i tuoi obiettivi, allora la nostra Autoscuola fa al caso tuo.  Mettiamo a disposizione un’ampia offerta di servizi, che spaziano dalla classica patente B per le autovetture fino alla patente nautica ed i corsi professionali.
Per qualsiasi curiosità o chiarimento sui servizi da noi offerti, ti consigliamo di contattarci compilando il form online, chiamandoci al numero di telefono, oppure venendo direttamente a trovarci in sede.

Per questo, nel proseguo dell’articolo noi dell‘Autoscuola.net approfondiremo la normativa per andare ad elencare e spiegare quelli che sono gli elementi che mai devono mancare nell’abitacolo.

Il triangolo

Il primo elemento imprescindibile è il segnale mobile triangolare di pericolo, meglio conosciuto come “triangolo”.
Non solo è obbligatorio da tenere a bordo in qualsiasi momento, ma esiste una regolamentazione che ne impone l’uso in determinate casistiche.

L’articolo 162 del Codice della Strada dispone che: fuori dei centri abitati i veicoli che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati.

La mancata presenza dal triangolo a bordo della vettura può comportare sanzioni fino a 173 euro.

Il gilet catarifrangente

Il secondo elemento imprescindibile, per legge, è il gilet catarifrangente. Anche in questo caso, come per il triangolo, non solo è obbligatorio averlo sempre a bordo, ma il suo utilizzo tassativo è disciplinato ancora una volta dal Codice della Strada.

È obbligatorio l’utilizzo di notte e di giorno qualora non risulti possibile essere visti in lontananza.
Non solo, l’obbligo si estende anche a tutte quelle persone che si trovino, di giorno o di notte, nelle piazzole di sosta o nelle corsie di emergenza, oltre che durante le operazioni di posizionamento del triangolo.

Gli altri elementi

Oltre al triangolo ed al gilet, obbligatori sempre e comunque, ci sono altri oggetti la cui obbligatorietà scatta al verificarsi di certe condizioni.

Il primo è il seggiolino per i bambini, obbligatorio in presenza di bambini a bordo che rientrino nei parametri definiti dalla legge.

Il secondo è il disco orario: è obbligatorio apporlo ben in vista nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato.

Infine, le catene da neve: le catene sono obbligatorie da avere a bordo dell’auto per la stagione invernale, ovvero dal 15 novembre al 15 aprile (salvo modifiche apportate dalle comunità locali), in caso non si abbiano montato gli pneumatici invernali.

Inoltre, ci sono alcuni oggetti non obbligatori ma che è consigliato tenere comunque a bordo, come ad esempio: estintore, torcia, kit di pronto soccorso, kit di riparazione, martello frangi vetro, cavi per la batteria.

Conclusioni

Abbiamo visto, nel corso dell’articolo, come la legge preveda diversi elementi da tenere obbligatoriamente all’interno del veicolo: alcuni sempre, altri in specifiche situazioni o alla presenza di specifiche categorie di passeggeri.
Sperando di essere stati di tuo interesse, ti ricordiamo che per qualsiasi dubbio o chiarimento sui servizi offerti dalla nostra autoscuola puoi contattarci compilando il form online, telefonicamente, o venire direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Targa dell’auto: le regole del Codice della Strada per non incorrere in sanzioni

Cenni introduttivi

La targa è uno degli elementi che, praticamente fin dalla loro nascita, ha sempre contraddistinto le auto e gli altri veicoli.
Si tratta di un elemento che permette di identificare univocamente ciascun veicolo, ed è di conseguenza fondamentale. Allo stesso tempo, è fondamentale conoscere, se possiedi la patente, le regole che riguardano tale argomento.

Se invece non sei ancora patentato, ti ricordiamo che presso la nostra autoscuola è disponibile un’ampia offerta di servizi: dalla classica patente B fino alla patente nautica passando per i corsi professionali. Per qualsiasi informazione o chiarimento, non esitare a contattarci tramite il nostro form online, tramite i nostri contatti telefonici, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Per questo, nel resto dell’articolo, noi dell’Autoscuola.net ti spiegheremo come muoverti in caso di deterioramento, furto o smarrimento della targa, al fine di non incorrere in fastidiose sanzioni.

Targa: disposizioni generali

Ad occuparsi della regolamentazione generica sull’uso delle targhe è l’articolo 100 del Codice della Strada, il quale, tra le altre cose, dispone che:

  • Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione;
  • I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione;
  • I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

In generale, sia autoveicoli che motoveicoli e rimorchi, devono quindi essere tassativamente identificati in maniera univoca dalla targa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni previste si rischia una sanzione amministrativa fino a 344 euro. Ben peggiore la sanzione in caso di contraffazione della targa, per la quale si rischia una multa che può arrivare addirittura fino ad 8mila euro.

Smarrimento, sottrazione o distruzione della targa

La targa però, potrebbe essere soggetta a smarrimento, sottrazione, o venire distrutta in seguito ad incidenti stradali o atti vandalici.
Nel caso si rientrasse in uno di questi tre casi, l’articolo 102 del Codice della Strada dispone che l’intestatario della carta di circolazione deve fare denuncia agli organi di polizia entro un lasso di tempo pari a quarantotto ore.

Nei casi di sottrazione o smarrimento: se, dopo la denuncia, entro quindici giorni la targa sottratta o smarrita non è stata rinvenuta, allora occorre richiedere una nuova immatricolazione del veicolo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei giorni in cui non si possiede materialmente la targa, è comunque possibile circolare col proprio veicolo con un pannello dallo sfondo bianco contenente le stesse informazioni contenute nella targa originale.

In caso di distruzione: occorre procedere, subito dopo la denuncia, a richiedere una nuova immatricolazione del veicolo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

Deterioramento della targa

Una menzione speciale va fatta per il deterioramento della targa: occorre infatti distinguere questa fattispecie da quella relativa alla distruzione.

In caso di deterioramento della targa, se quest’ultima risulta leggibile, non occorre procedere ad una nuova immatricolazione del veicolo (e quindi ad una richiesta al Dipartimento per i trasporti terrestri).
Viceversa, se la targa, in seguito a deterioramento, dovesse risultare anche solo parzialmente illeggibile, l’intestatario dovrà ricorrere a nuova immatricolazione.

Conclusioni

Fermo restando l’obbligatorietà di disporre sul proprio veicolo di una targa identificativa, abbiamo visto nel corso dell’articolo che possono esistere diverse fattispecie: smarrimento, deterioramento, distruzione, sottrazione.
Per ognuna delle fattispecie sopraindicate occorre, come visto, agire in una determinata maniera per non incorrere in sanzioni talvolta anche molto salate.
Sperando di esserti stati d’aiuto, ti ricordiamo che per qualsiasi curiosità, informazione o chiarimento sui nostri servizi, puoi contattarci compilando il nostro form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Patente: i modi più veloci per sapere quanti punti si hanno

Cenni introduttivi

Da ormai 20 anni, precisamente del primo luglio del 2003, è stato introdotto in Italia il sistema a punti per la patente di guida, rivoluzionando in parte la vita degli automobilisti. È quindi diventato fondamentale, per chi dispone della patente, preservare e conoscere il totale dei punti della propria licenza di guida.

Se invece non possiedi ancora la patente e stai leggendo questo articolo, ti ricordiamo che la nostra autoscuola dispone di un offerta ampia che permette di conseguire praticamente qualsiasi tipo di licenza, da quella nautica alla classica B per gli autoveicoli.
Per qualsiasi informazione o chiarimento sui nostri servizi, ti invitiamo a contattarci tramite il form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Per questo, nel proseguo dell’articolo, illustreremo quali sono le principali modalità per conoscere e restare sempre aggiornati sul saldo dei propri punti sulla patente.

Generalità sulla patente a punti

Ad occuparsi della patente a punti è l’articolo 126-bis del Codice della Strada.
Ogni automobilista, nel momento in cui consegue la licenza, dispone di un ammontare iniziale di 20 punti.
Il punteggio iniziale può progressivamente scendere, fino ad azzerarsi, nel caso in cui vengano commesse infrazioni che prevedono appunto la decurtazione di punti.
Viceversa, se non si commettono infrazioni, si riceve ogni due anni un bonus aggiuntivo di due punti, che può portare un automobilista a raggiungere un punteggio massimo di trenta.
In caso di esaurimento di tutti i punti, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica.

A tal proposito, cogliamo l’occasione per informarti che presso la nostra autoscuola è disponibile il servizio di recupero punti patente, in modo tale da scongiurare l’eventualità di un azzeramento del punteggio.

Come controllare il proprio punteggio

Esistono tre principali modi per controllare il proprio saldo:

1) Il modo probabilmente più semplice ed immediato per conoscere il proprio saldo punti è via telefono, contattando il numero 06 45775962. Si tratta di un numero utilizzabile sia da telefono mobile che da telefono fisso ma, non trattandosi di un numero verde, il costo del servizio è quello di una telefonata urbana.

2) In seconda battuta si può controllare il saldo dal Portale dell’Automobilista, accedendo tramite credenziali, anche via CIE o SPID e dando il consenso all’uso dei propri dati personali.
Una volta entrati nella Home della piattaforma si hanno tutti i servizi a disposizione.

Dalla Home bisogna selezionare l’opzione “Verifica da solo” e quindi la voce “Saldo punti patente”, che permetterà di effettuare il login tramite le proprie credenziali personali ed ottenere l’informazione.
Contrariamente al metodo della chiamata, in questo caso è possibile conoscere il saldo in maniera totalmente gratuita.

3) Il terzo modo è anch’esso molto comodo e semplice da usare, e permette di verificare i punti patente in un attimo: si tratta dell’app IPatente.
L’app è gratuita e scaricabile su dispositivi Android e Iphone. 
Al contrario della telefonata al numero di servizio, tramite l’app non solo è possibile verificare in maniera facile e veloce il saldo punti, ma anche accedere ad altre informazioni.

Sono infatti disponibili sia informazioni utili sul proprio veicolo (scadenza del bollo, scadenza dell’assicurazione, stato di avanzamento di eventuali pratiche burocratiche, scadenza della revisione obbligatoria) sia informazioni relative a veicoli terzi, come ad esempio lo stato assicurativo o la classe ambientale.

Conclusioni

Con il presente articolo, abbiamo cercato di fornirti una guida per conoscere il tuo saldo patente, un’informazione utile per restare sempre aggiornati sulla propria situazione ed evitare spiacevoli sorprese. Ne abbiamo approfittato per fare un piccolo recap sul funzionamento della patente a punti,  descrivendo le tre distinte modalità per ottenere l’informazione sul saldo.
Sperando di essere stati utili, ti ricordiamo che per qualsiasi informazione o chiarimento sui servizi offerti dalla nostra autoscuola puoi contattarci compilando il form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci presso le nostre sedi.

Certificato ADR per autotrasportatori professionisti: come conseguirlo presso l’Autoscuola.net

Cenni introduttivi

Se sei un professionista nell’ambito dei trasporti e vuoi estendere i tuoi orizzonti e le tue opportunità lavorative c’è un certificato che potrebbe fare al caso tuo: si tratta del certificato di formazione professionale ADR.

Se invece non possiedi ancora una patente che ti abiliti a svolgere la professione di autotrasportatore, ti informiamo che presso la nostra autoscuola è possibile ottenere diverse patenti utilizzabili a livello professionale: tra queste le patenti C e D, a cui abbinare i certificati CQC.
Ti ricordiamo inoltre che per qualsiasi informazione o chiarimento puoi contattarci compilando il nostro form online, telefonicamente, o venire direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Nel proseguo dell’articolo entreremo nel dettaglio sulle caratteristiche di tale certificato ADR, spiegando quali passi occorre seguire per il suo conseguimento e cosa permette di fare.

Cos’è l’ADR e cosa prevede il Codice della Strada

L’‘Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada”, noto più semplicemente come ADR, è un certificato obbligatorio per tutti i conducenti dei veicoli che effettuano il trasporto di merci pericolose (come per esempio materiali infiammabili, esplosivi e radioattivi) su territorio nazionale e internazionale.

Lo stesso Codice della Strada, all’articolo 168, dispone che:
“Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni”.

Tipologie di certificato ADR

Esistono 4 tipi di patentini ADR:

  1. Patentino ADR tipo B – Corso Base;

  2. Patentino ADR tipo A – Corso Cisterne;

  3. Patentino ADR – tipo B + esplosivi;

  4. Patentino ADR – tipo B + radioattivi.

La suddivisione nelle quattro tipologie elencate si basa sul tipo di veicolo che si deve condurre e sul tipo di merci pericolose da trasportare.
Per quanto riguarda il primo certificato, si tratta appunto del patentino base, che va conseguito in ogni caso, a prescindere dal veicolo da condurre e dalle merci trasportate. Una volta conseguito il patentino Base, si può procedere con l’ottenimento di uno degli altri tre patentini, a seconda di quelle che sono le proprie necessità professionali.

Conseguimento e rinnovo

Il Certificato di formazione Professionale ADR viene rilasciato a seguito di un corso obbligatorio a cui segue un esame teorico in forma scritta, e deve essere rinnovato ogni 5 anni sempre attraverso un corso obbligatorio e un esame in forma scritta.
Il corso è disponibile soltanto presso le autoscuole autorizzate, tra cui rientra anche l’Autoscuola.net, tramite la quale cui potrai conseguire tale certificato ed essere seguito in ciascuno dei vari step previsti.

Il programma d’esame verte sulle nozioni contenute nel trattato ADR, un trattato che ogni 2 anni è soggetto ad aggiornamento e che contiene tutte le informazioni utili e obbligatorie per il trasporto di merci pericolose su strada. Tra gli argomenti principali:

  • Prescrizioni generali internazionali applicabili al trasporto di merci pericolose;
  • Prescrizioni generali nazionali applicabili al trasporto di merci pericolose;
  • Principali tipi di rischio (rischi principali, secondari e loro classificazione);
  • Informazioni sulla protezione dell’ambiente e il trasferimento di rifiuti;
  • Informazioni generali di responsabilità civile;
  • Precauzioni/comportamenti generali durante il trasporto;
  • Primo soccorso ed equipaggiamenti di protezione individuale.

Conclusioni

Con il presente articolo, abbiamo sintetizzato le principali caratteristiche del patentino ADR ed i suoi scopi in ambito professionale.
Sperando di essere stati chiari e d’aiuto, ti ricordiamo che per qualsiasi informazione o chiarimento sui servizi disponibili presso la nostra Autoscuola, puoi contattarci tramite il form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Monopattini elettrici e obbligo di assicurazione, targa e casco: le novità del Codice della Strada in arrivo

Cenni introduttivi

I monopattini elettrici sono senza dubbio il mezzo del momento, sempre più diffusi nelle nostre città e sempre più adottati per gli spostamenti urbani.
Per chi guida questo mezzo innovativo, sono però in arrivo importanti novità, e noi dell’Autoscuola.net cercheremo di mostrartele per tenerti aggiornato.

Se invece sei interessato a conseguire una delle tante patenti disponibili tra i servizi della nostra autoscuola, ti ricordiamo che puoi consultare la nostra offerta completa sul nostro sito web. Inoltre, per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazione, puoi contattarci compilando il form che trovi online, chiamarci ad uno dei nostri recapiti telefonici, oppure venirci direttamente a trovare dal vivo presso una delle nostre sedi.

Nel proseguo dell’articolo, dunque, elencheremo le principali novità previste direttamente dal Codice della Strada, cercando di fornire una spiegazione sintetica.

Novità del Codice della Strada sui monopattini: l’assicurazione ed il casco

A dare l’input per le novità in arrivo è il Consiglio dei Ministri, il quale ha approvato – in via preliminare – il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2021/2118.
Le novità principali sono tre: obbligo di assicurazione, obbligo di casco, e obbligo di targa.

Per quanto riguarda l’obbligo sull’assicurazione, il disegno di legge prevede nello specifico che “i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile”.

In poche parole assicurazione obbligatoria anche per i monopattini, che andrà a coprire i costi in caso sinistri stradali in cui sono coinvolti tali mezzi.

Occorre dire che l’assicurazione è già attualmente obbligatoria, ma solo per i monopattini noleggiati, dove il costo assicurativo è infatti compreso in quello del noleggio.
La novità andrà quindi a coinvolgere esclusivamente i privati, per i quali attualmente l’assicurazione è facoltativa.

Oltre che per la polizza assicurativa, scatta l’obbligo anche per il casco. Anche in questo caso non si tratta di una novità assoluta: già da ora il casco è infatti obbligatorio per i minorenni che si mettono alla guida dei monopattini ma, quando il nuovo disegno di legge verrà definitivamente approvato, l’obbligo scatterà anche per i conducenti che hanno compiuto i 18 anni.

Casco per monopattini

Novità del Codice della Strada sui monopattini: la targa

Infine, oltre agli obblighi su casco e polizza assicurativa, sempre il disegno di legge dispone che:

“I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. La stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico”.

Esempio di monopattino con targa posteriore

Si tratta, sintetizzando, dell’obbligo di targa: esattamente come per gli altri veicoli, sarà formata da una combinazione di caratteri alfanumerici in grado di identificare univocamente ciascun monopattino.

Conclusioni

Con il presente articolo, abbiamo cercato di mettere in luce e descrivere in maniera sintetica le principali novità del nuovo decreto di legge in tema monopattini: casco, targa e polizza assicurativa.
Come già anticipato, si tratta di un’approvazione in via preliminare, con il decreto che dovrà essere approvato anche dalle Camere e dalle rispettive Commissioni trasporti. C’è però una data da tenere in considerazione: la direttiva UE dovrà infatti essere recepita entro il 23 dicembre 2023.
Sperando di essere stati di tuo interesse, ti ricordiamo che per qualsiasi dubbio o informazione sui servizi offerti dalla nostra autoscuola, puoi contattarci tramite il form online, telefonicamente, o venire direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Patenti A e A2 senza esame di guida da settembre: in quali casi sarà possibile conseguirle

Cenni introduttivi

Sono in arrivo a brevissimo importanti novità circa il conseguimento delle patenti A2 ed A, con la seconda che nello specifico permette la guida di tutti i motocicli senza limiti.
I cambiamenti in arrivo, come approfondiremo in seguito, riguardano chi già in possesso di una tra le patenti A1 ed A2.

Se invece non hai ancora conseguito nessuna delle patenti A ma intendi farlo a breve, la nostra autoscuola fa al caso tuo. Da noi è possibile ottenere la patente AM, la patente A1, la patente A2 e la patente A. Verrai seguito nel tuo percorso da istruttori di teoria e di guida qualificati, in modo tale da garantirti un’elevata probabilità di superamento delle prove. Ti ricordiamo inoltre che per qualsiasi informazione puoi contattarci compilando il form online, telefonicamente o venendo direttamente a trovarci presso una delle nostre sedi.

Nel proseguo dell’articolo verranno quindi illustrati i cambiamenti imminenti nel Codice della Strada, facendo anche un piccolo riepilogo su ciascuna delle quattro patenti AM, A1, A2 ed A.

Tipologie di patenti A: un riepilogo

Sono quattro le patenti appartenenti alla tipologia di patenti A, ognuna permette di guidare determinate categorie di veicoli ed è conseguibile ad una specifica età minima:

  • Patente AM:  permette di pilotare i ciclomotori, mezzi a tre ruote, quadricicli leggeri, con velocità massima di 45 km/h e cilindrata massima di 50 cc. L’età minima per conseguire la patente AM è fissata a quattordici anni;
  • Patente A1: permette di pilotare motocicli fino ad una cilindrata massima di 125cc con una potenza massima di 11kW nel caso dei motocicli e di 15 kW nel caso dei tricicli. L’età minima per conseguire la patente A1 è fissata a sedici anni;
  • Patente A2: permette di pilotare motocicli di qualsiasi cilindrata. Gli unici limiti sono costituiti dalla potenza massima, la quale non deve eccedere i 35 kW, e dal rapporto potenza/peso, che non deve superare gli 0,2 kW/Kg. L’età minima per conseguire la patente A2 è fissata a 18 anni;
  •  Patente A: permette di pilotare tutti i motocicli senza alcun limite di cilindrata e potenza. L’età minima per conseguire la patente A (o A3) è di 21 anni nel caso in cui si è in possesso della patente A2 da almeno due anni, altrimenti occorre aspettare il ventiquattresimo anno di età.

Le novità previste dal Codice della Strada a partire da settembre

La base fondamentale delle importanti novità previste per il prossimo mese di settembre, è la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio scorso del decreto ministeriale del 9 giugno 2023: Disciplina dell’accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A. La data di applicabilità è stata fissata per il 18 settembre, ovvero tra pochissime settimane.

La modifica riguarda nello specifico l’articolo 123 comma 7 del Codice della Strada, disponendo che “il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2, nelle condizioni previste consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida”.
Riassumendo l’articolo:

  • chi ha conseguito la patente A1 ha la possibilità (se in possesso dei requisiti che elencheremo successivamente) di ottenere la patente A2 senza esame di guida;
  • chi ha conseguito la patente A2 ha la possibilità (se in possesso dei requisiti che elencheremo successivamente) di ottenere la patente A senza esame di guida.

Le condizioni per frequentare questo corso di formazione, entrando più nel dettaglio, sono le seguenti:

  • per ottenere la patente A senza limiti, il frequentante deve avere la patente A2 da almeno 2 anni (dunque l’età minima deve essere di 20 anni);
  • per ottenere la patente A2, il frequentante deve avere la patente A1 da almeno 2 anni (dunque l’età minima deve essere di 18 anni, e la patente A1 deve essere stata ottenuta tramite l’esame pratico della moto – non deve essere la patente A1 che in automatico si consegue attraverso la patente B).

Conclusioni

Con il presente articolo abbiamo cercato di fare il punto sulle imminenti modifiche in tema di conseguimento delle patenti A2 ed A, facendo anche un piccolo recap sulle varie patenti appartenenti alla tipologia A.

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Sinistro stradale: come comportarsi in caso di incidente e come compilare il CID

Introduzione

Avere la patente e condurre un veicolo può fare sì che ci si trovi a dover affrontare il coinvolgimento in un sinistro stradale. In questi casi, a cui solitamente segue agitazione ed ansia, è opportuno mantenere calma e lucidità, e soprattutto sapere come comportarsi e quali sono le possibili azioni da mettere in atto.

Scegliendo la nostra autoscuola, avrai a disposizione istruttori qualificati che ti accompagneranno nel percorso di preparazione all’esame di teoria, istruendoti anche su temi relativi ad argomenti come sinistri stradali, alla responsabilità dei conducenti ed all’assicurazione R.C.A.
Per qualsiasi ulteriore dettaglio o curiosità sui servizi offerti dalla nostra autoscuola e sulle patenti conseguibili, ti ricordiamo che puoi contattarci compilando il form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci in una delle nostre sedi.

Per questo, nel proseguo dell’articolo daremo alcuni consigli su come comportarsi in caso di coinvolgimento in un incidente e soprattutto illustreremo utilità e modalità di compilazione della constatazione amichevole, anche nota come CID o CAI.

Come comportarsi subito dopo un incidente

Sono diversi i comportamenti che è consigliabile adottare nella sfortunata eventualità in cui ci si trovi coinvolti in un sinistro stradale:

  • Mantenere la calma ed evitare discussioni accese o litigi controproducenti;
  • Nel caso in cui l’incidente abbia causato gravi danni a cose o persone, non spostare i veicoli;
  • Nel caso in cui l’incidente abbia causato gravi danni a cose o persone, chiamare le forze dell’ordine;
  • Per obbligo di legge, prestare assistenza ad eventuali persone ferite, a prescindere dalla propria responsabilità sull’accaduto;
  • Redigere il modulo di constatazione amichevole, ovvero il CID, meglio noto come CAI.

Focus sul modulo di constatazione amichevole

L’ultimo dei punti del paragrafo precedente faceva riferimento alla compilazione della constatazione amichevole.
Il Modulo Blu per la constatazione amichevole di incidente (CAI, precedentemente noto come CID) è un modulo in cui le parti coinvolte in un sinistro stradale riportano la dinamica di quanto accaduto, e vale a tutti gli effetti come denuncia di sinistro.
Il modulo è fornito dalla propria compagnia assicurativa nel momento in cui si sottoscrive la polizza RC Auto ed è bene conservarlo sempre nel proprio veicolo.
In caso di smarrimento si tratta si tratta comunque di un modulo reperibile online su diversi siti, tra cui quelli delle maggiori compagnie assicurative.
Tale modulo può essere sia compilato e firmato che solamente compilato:

  • A) La firma congiunta di entrambi i conducenti si traduce in un completo accordo di ambo le parti sulla dinamica del sinistro stradale. In questa fattispecie la gestione del sinistro, proprio grazie alla compilazione del modulo, sarà velocizzata e consentirà il risarcimento diretto: questo permette al danneggiato di inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria assicurazione.
  • B) Il modello invece non deve essere firmato dalle parti se ci sono divergenze sulla dinamica del sinistro.  In questo caso il modulo viene compilato da ciascun conducente per la parte relativa al proprio veicolo. Il mancato accordo rende consigliabile fornire alla propria compagnia ulteriori elementi di prova sulle modalità di accadimento del sinistro, come fotografie e dichiarazioni testimoniali.

Una volta compilato e firmato, il CID va consegnato alla compagnia assicurativa entro tre giorni dal momento in cui è avvenuto l’incidente stradale. In ogni caso, anche se non ci fosse accordo tra le parti, è sempre consigliabile compilare il modulo, in modo tale da riportare comunque la propria versione dei fatti.

Come compilare il modulo di constatazione amichevole

Il modulo è suddiviso in vari punti numerati, al fine di facilitarne la comprensione ed aiutare il conducente nel momento in cui deve effettuare la compilazione.

Come si può vedere dall’immagine sopra, è possibile individuare 15 sezioni. Di seguito una piccola descrizione per ciascuna di esse:

  1. Data: vanno indicate data e ora dell’incidente;
  2. Luogo: va indicato il luogo dove è avvenuto il sinistro;
  3. Feriti: va indicata la presenza di feriti. In caso di feriti anche lievi occorre compilare l’apposita sezione del modulo “Altre informazioni”;
  4. Danni materiali: indicare se l’incidente ha provocato danni a veicoli terzi;
  5. Testimoni: vanno riportate le generalità di eventuali testimoni;
  6. Contraente/Assicurato: vanno riportati i dati del contrente della polizza assicurativa. Per recuperarli occorre semplicemente consultare il certificato di assicurazione;
  7. Veicolo: va specificata la tipologia del veicolo coinvolto (es. auto o moto), targa, marca, tipo e stato di immatricolazione;
  8. Dal certificato di assicurazione vanno riportati: denominazione della compagnia, numero di polizza, agenzia (ufficio o intermediario) con denominazione e recapiti;
  9. Conducente: vanno riportati tutti gli estremi del conducente;
  10. Va indicato con una freccia il punto d’urto iniziale del veicolo: è un punto fondamentale per la ricostruzione della dinamica del sinistro, spiegando come questo si è originato;
  11.  Danni visibili al veicolo: occorre riportare i danni più evidenti che ha subito il proprio veicolo;
  12. Circostanze dell’incidente: si tratta di 17 opzioni a risposta chiusa che ciascun conducente deve compilare cancellando quelle non corrette;
  13. Grafico dell’incidente al momento dell’urto: occorre, in maniera stilizzata, rappresentare graficamente l’incidente;
  14. Osservazioni: va compilato nel caso in cui il conducente voglia specificare info aggiuntive;
  15. Firma dei conducenti.

Conclusioni

Con il presente articolo, abbiamo cercato di fornire alcuni consigli sui comportamenti da adottare in caso di sinistro, focalizzando soprattutto l’attenzione sul modulo di constatazione amichevole.
Sperando di essere stati d’aiuto e di tuo interesse, ti ricordiamo che per qualsiasi info o chiarimento puoi contattarci compilando il form online, telefonicamente, o venendo direttamente a trovarci in sede.


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