Ecco cosa dice la legge sulla guida in stato di ebbrezza.


Forse anche tu, come i nostri allievi dell’autoscuola di Cagliari, hai bisogno di fare un ripasso su quelle che sono le norme del codice stradale inerenti al tasso alcolemico e patente.

La guida in stato di ebbrezza è molto pericolosa e può portare conseguenze negative sia alla persona al volante che ai passeggeri dello stesso veicolo e di quelli circostanti.

In Italia il tasso di incidenti dovuti alla guida sotto i fumi dell’alcool è piuttosto alto, con una concentrazione maggiore nei fine settimana e, spesso, le persone interessate sono molto giovani.

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Al fine di fare informazione e formazione sull’argomento, la nostra scuola guida di Cagliari ha deciso di redigere questo ed altri articoli al riguardo per cercare di dare il proprio contributo alla causa.

Andiamo adesso a vedere che cosa dice precisamente la legge stradale in materia di tasso alcolemico e patente.

Articolo 186 e 186-bis del Codice Stradale

La redazione dell’articolo 186 e la sua integrazione 186-bis risalgono al 1992 ed sono in vigore tuttoggi: la guida in stato di ebbrezza è severamente vietata e regolata dai suddetti articoli.

Il limite alcolemico legale (e non in tutti i casi) per poter mettersi alla guida di un veicolo è 0.5g/l: di qui in poi, al variare del valore dell’alcool test varia la sanzione.

In particolare:

  • Tra 0.5 g/l e 0.8 g/l –> Sanzione amministrativa tra i 500€ e i 2000€/ Sospensione patente da 3 a 6 mesi
  • Tra 0.8 g/l e 1.5 g/l –> Sanzione amministrativa tra i 800€ e i 3200€/ Sospensione patente da 6 mesi a 1 anno/ Arresto fino a 6 mesi
  • Oltre 1.5 g/l –> Sanzione amministrativa tra i 1500€ e i 6000€/ Sospensione patente da 1 a 2 anni/ Arresto da 6 mesi ad 1 anno/ Sequestro preventivo del veicolo ed eventuale confisca dello stesso (a meno di proprietario diverso dal guidatore)

Per quanto riguarda la prima fascia si tratta di una violazione del Codice della Strada, mentre per le altre due si parla di tasso alcolemico da sanzioni penali (di qui infatti la previsione dello stato di arresto).

La sanzione pecuniaria viene stabilita da un giudice e andrà estinta tramite il pagamento della stessa nel caso che il tuo tasso alcolemico sia inferiore agli 0.5 g/l.

Invece se l’alcool test evidenzia un valore superiore allo 0.5 g/l (quindi sussiste il reato penale), la sanzione penale pecuniaria e la detenzione prevista possono essere tramutati in lavori socialmente utili.

Questa conversione viene calcolata, dal giudice stesso, con un valore di 250€ per ogni giornata di lavoro di pubblica utilità e avrà una durata pari a quella della teorica detenzione.

In questo caso, dopo lo svolgimento dei lavori indicati, il reato viene considerato estinto, il tempo di sospensione della patente dimezzato e viene revocata la confisca del veicolo, che sarà recuperabile.

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Quali sono le aggravanti della guida in stato di ebbrezza?

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Abbiamo finora parlato in generale dei limiti e delle fasce che il Codice della Strada stabilisce per il tasso alcolemico e patente ma ci sono tanti fattori da tenere in considerazione che potrebbero aumentare le sanzioni suddette.

In caso di incidente, per esempio, causato da guidatore colto in stato di ebbrezza, le pene dettate dall’articolo 186 sono da considerarsi raddoppiate ed è previsto un fermo amministrativo del veicolo di 180 giorni.

In questo frangente la patente di guida è sempre revocata qualora il conducente del mezzo abbia un tasso alcolemico di terza fascia, ovvero superiore agli 1.5 g/l.

Stessa cosa accade nel caso di recidiva nel biennio, ovvero la notifica di uno stato di ebbrezza, di qualsiasi fascia, per due volte in due anni.

Altro fattore da tenere in considerazione è l’orario di notifica della violazione o del reato: se questo è avvenuto nella fascia oraria dalle ore 22 alle ore 7, le sanzioni pecuniarie sono da considerarsi aumentate da 1/3 alla metà.

Il rifiuto di sottoporsi alla misurazione del tasso alcolemico, tramite apparato delle forze dell’ordine, è punito con le stesse pene della terza fascia di valori.

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I casi particolari in cui il tasso alcolemico del guidatore deve essere 0 g/l

Il tasso alcolemico dei neopatentati deve, per forza di cose, essere nullo, così come quello degli autisti che trasportano persone o cose (CQC merci) e lo stesso vale per i ragazzi e le ragazze di età inferiore ai 21 anni.

In questo caso il guidatore, colto in stato di ebbrezza nella fascia tra 0.1 g/l e 0.5 g/l, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da 160€ a 660€: in caso di incidente la sanzione viene raddoppiata.

Anche i guidatori di età inferiore ai 18 anni non possono, ovviamente, avere un tasso alcolemico superiore allo 0 g/l e, nel caso vengano colti in flagrante, essi non possono conseguire la patente B prima di una certa età:

  • 19 anni qualora il tasso alcolemico sia tra 0.1 g/l e 0.5 g/l
  • 21 anni qualora il tasso alcolemico sia superiore agli 0.5 g/l

Considerazioni finali

La nostra autoscuola di Sestu è socialmente attiva per la prevenzione della guida in stato di ebbrezza e appoggia l’esposizione dei valori di tasso alcolemico nella tabella apposita nei locali che somministrano bevande alcoliche.

Speriamo che questo articolo abbia riposto a tutti i tuoi dubbi e, se così non fosse, siamo a tua disposizione: inoltre da noi potrai effettuare il rinnovo patente a Cagliari, qualora ne avesi bisogno.