Parcheggiare in divieto di sosta significa sempre rischiare che l’auto venga portata via dal carro attrezzi? Non necessariamente. Il Codice della Strada distingue infatti tra le semplici violazioni della sosta e quelle situazioni nelle quali, oltre alla multa, può scattare anche la rimozione forzata del veicolo.

A stabilire i casi principali è l’articolo 159 del Codice della Strada, dedicato proprio alla “Rimozione e blocco dei veicoli”. La rimozione costituisce una sanzione amministrativa accessoria rispetto alla sanzione pecuniaria prevista per l’infrazione commessa.

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Quando scatta la rimozione forzata?

L’art. 159 prevede innanzitutto la rimozione nelle strade in cui l’ente proprietario abbia stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione, purché il divieto sia accompagnato dall’apposito pannello integrativo di rimozione.

La stessa norma richiama poi espressamente l’articolo 157, comma 4: nelle strade urbane a senso unico è possibile parcheggiare anche sul margine sinistro, ma soltanto se rimangono almeno 3 metri di spazio per il passaggio di una fila di veicoli. Se questa condizione non viene rispettata, può essere disposta la rimozione.

Il cuore della questione, però, è nell’articolo 158, commi 1, 2 e 3, richiamato direttamente dall’art. 159.

Passi carrabili, marciapiedi, fermate autobus: attenzione a dove lasci l’auto

L’articolo 158 contiene numerosi divieti di fermata e sosta per i quali può intervenire il carro attrezzi. Tra gli esempi più comuni troviamo la sosta sui passaggi pedonali o ciclabili, sui marciapiedi, davanti ai passi carrabili, in seconda fila, negli spazi riservati agli autobus o al trasporto scolastico e nelle corsie destinate ai mezzi pubblici.

La rimozione può scattare anche quando si occupano abusivamente gli spazi riservati alle persone con disabilità, quelli destinati ai titolari di permesso rosa oppure le aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Per queste ultime il Codice prevede il divieto anche per un’auto elettrica che non stia effettivamente ricaricando o, con le eccezioni previste dalla norma, rimanga nello stallo oltre il tempo consentito dopo il completamento della ricarica.

Rientrano inoltre tra le situazioni previste dall’articolo 158 la sosta in prossimità delle intersezioni, sui dossi e nelle curve in determinate condizioni, davanti ai cassonetti, nelle aree di carico e scarico durante gli orari riservati e in altri punti dove il veicolo può creare ostacolo o pericolo.

E le “ganasce” alle ruote?

L’articolo 159, comma 3 consente, in alternativa alla rimozione, il blocco del veicolo attraverso un dispositivo applicato alle ruote. Questa soluzione, però, non può essere utilizzata quando il veicolo costituisce intralcio o pericolo per la circolazione: in questi casi deve essere liberata la strada.

Conoscere queste regole non serve soltanto a evitare una multa o il carro attrezzi: significa capire perché alcuni divieti di sosta tutelano direttamente visibilità, accessibilità e sicurezza degli altri utenti della strada.

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