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La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:
1) Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW o a 40.8 Cv e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l'obbligo della patente, e viceversa.
2) Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione.
Per la patente, come per le dotazioni di sicurezza, vige il principio della distanza di navigazione dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all'abilitazione dell'unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 40.8 HP ecc., anche a meno di 300 metri da terra.
Le patenti nautiche sono tre:
entro 12 miglia dalla costa;
senza alcun limite dalla costa;
per navi da diporto.
Infatti, adesso la patente nautica è unica e comprende le abilitazioni alla navigazione entro 12 miglia dalla costa e senza alcun limite; entrambe comprendono sia l'abilitazione per la vela che per il motore. Visto che il programma teorico d'esame è comune, il velista col solo esame pratico per la vela acquisisce tutte e due le abilitazioni, mentre l'utente del motore può invece richiedere di sostenere solo la prova pratica per la conduzione di unità a motore e allora la sua patente è limitata alla sola abilitazione per il motore.
Se poi, successivamente, la stessa persona vorrà estendere la sua abilitazione anche alla navigazione a vela, sarà tenuta soltanto a sostenere la relativa prova pratica d'esame. Ciò vale sia per le patenti entro 12 miglia che senza limiti.
Se, invece, vorrà passare alla patente superiore, cioè da entro 12 miglia a senza limiti, dovrà sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame della patente già conseguita.
Età richiesta:
Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:
14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;
16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 40.8 HP ecc.;
18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 40.8 HP e relative cilindrate e nonché gli acquascooter o moto d'acqua".
Requisiti fisici:
Non possono ottenere le patenti nautiche coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare. Il giudizio in proposito è demandato a un medico pubblico, con funzioni in materia medico-legale, che può rilasciare certificazioni di idoneità solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. In caso di dubbi oppure quando siano da giudicare minorazioni fisiche o eventuali protesi correttive, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale, che giudica anche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici e di coloro per i quali sia fatta richiesta dall'autorità marittima o dal prefetto. Tutte le spese dei vari iter sono a carico degli interessati e per essere ammessi all'esame la certificazione non può risultare di data anteriore a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda d'esame.
Chi rilascia le patenti:
Entro 12 miglia dalla costa: gli Uffici Circondariali Marittimi e le Capitanerie di porto oppure gli uffici provinciale della MCTC.
Senza limiti: le Capitanerie di porto e gli Uffici Circondariali Marittimi.